2283 La causa del secolo - Whatsapp contro EDPB - chiede la certezza del diritto

Published: Jan. 11, 2022, 5 a.m.

b'Mai visto.
Una azienda americana contro una istituzione europea.
Dalle fondamenta.
Con una gravit\\xe0 di argomentazioni non risibili.
Cambier\\xe0 tutto. Per tutti.



Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: \\u2014 annullare la decisione 1/2021 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) del 28 luglio 2021, nella sua interezza o, in subordine, nelle sue parti rilevanti, e \\u2014 condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso per l\\u2019annullamento della decisione vincolante 1/2021 dell\\u2019EDPB del 28 luglio 2021, relativa alla controversia insorta sul progetto di decisione dell\\u2019autorit\\xe0 di controllo irlandese concernente la WhatsApp Ireland ai sensi dell\\u2019articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) (1), la ricorrente deduce sette motivi.

1.Primo motivo, vertente sul fatto che l\\u2019^
EDPB avrebbe ecceduto le proprie competenze previste dall\\u2019articolo 65 del GDPR.

2.Secondo motivo, vertente sul fatto che l\\u2019^
EDPB avrebbe violato l\\u2019articolo 13, paragrafo 1, lettera d) e l\\u2019articolo 12, paragrafo 1 del GDPR, in quanto ha interpretato e applicato in maniera eccessivamente ampia tali disposizioni e gli obblighi di trasparenza della WhatsApp esigendo che quest\\u2019ultima fornisse informazioni non richieste da tali disposizioni.

3.Terzo motivo, vertente sul fatto che l\\u2019EDPB avrebbe violato l\\u2019articolo 4, paragrafo 1, del GDPR ^
interpretando in maniera eccessivamente ampia tale disposizione e la nozione di \\xabdato personale\\xbb.

4.Quarto motivo, vertente sul fatto che l\\u2019EDPB avrebbe violato la presunzione d\\u2019innocenza sancita dall\\u2019articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell\\u2019Unione europea,^
spostando in maniera inappropriata sulla WhatsApp l’onere della prova di dimostrare che il proprio ambiente di trattamento \\xe8 tale da rendere puramente ipotetico il rischio di reidentificazione degli interessati.

5.Quinto motivo, vertente sul fatto che ^
l\\u2019EDPB avrebbe violato il diritto ad una buona amministrazione sancito dall\\u2019articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell\\u2019Unione europea, non rispettando il diritto della WhatsApp di essere ascoltata e disattendendo i propri obblighi di esaminare con cura e imparzialit\\xe0 gli elementi di prova e di fornire una motivazione adeguata.

6.Sesto motivo, vertente sul fatto che l\\u2019EDPB avrebbe violato l\\u2019articolo 83 del GDPR e vari principi soggiacenti che ^
disciplinano la determinazione delle sanzioni previste dal GDPR.

7.Settimo motivo, vertente sul fatto che^
l\\u2019EDPB avrebbe contravvenuto al principio della certezza del diritto, non riconoscendo che la propria decisione presenta interpretazioni e applicazioni inedite di parecchie disposizioni del GDPR, con la conseguenza che la violazione non era prevedibile.'